Art. 1.

      1. L'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

      «Art. 15 - 1. I benefìci di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004».